La valutazione dei rischi è uno dei principali fondamenti della direttiva quadro e del T.U. sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, è prevista dall’art. 2 del D. Lgs. 81/2008 e deve essere fatta dal datore di lavoro, assieme ad altri soggetti preposti alla sicurezza in azienda.
Rappresenta il punto di partenza nel processo di gestione dei rischi, il primo passo da compiere verso una gestione sistematica della salute e sicurezza sul lavoro.
La valutazione dei rischi aziendali consente di individuare gli interventi necessari a eliminare o ridurre i pericoli evidenziati lungo il ciclo produttivo aziendale ed ad individuare un piano di attuazione degli interventi, secondo un preciso ordine di priorità.
Tutto ciò viene racchiuso in un documento chiamato D.V.R. (Documento Valutazione dei Rischi).
La redazione del Documento Valutazione Rischi, è uno degli obblighi a cui il datore di lavoro non può sottrarsi (art. 17 D.Lgs. 81/08), secondo quanto stabilito dalla normativa in materia di Sicurezza sul Lavoro.
Molti DDL e spesso anche i lavoratori si pongono una domanda: è possibile valutare tutti i rischi presenti all’interno del ciclo produttivo aziendale?
La risposta a questa domanda è SI, anche se spesso risulta molto complicato.
All’interno del DVR, la valutazione dei rischi deve essere effettuata prendendo in considerazione:
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i luoghi di lavoro, i quali, devono essere adeguati ed a norma;
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le attrezzature di lavoro, le quali, devono essere sicure e devono essere sottoposte a regolare manutenzione, verifiche, ecc…;
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che in funzione dei rischi, i lavoratori devono disporre di idonei DPI;
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che i lavoratori devono essere adeguatamente formati ed addestrati;
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che i lavoratori devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria qualora a seguito della valutazione dei rischi se ne ravveda la necessità;